
Nuova normativa per la pesca acque interne
AGGIORNATO IL 3 SETTEMBRE 2019
Dal 12 Giugno 2019 è in vigore la nuova normativa regionale sulla pesca che la rende omogenea su tutto
il territorio regionale.
Numerose le novità introdotte, compresi anche i nuovi limiti di cattura contenuti
nell'allegato A del regolamento - DPGR 30/R 5 GIUGNO 2019 di attuazione
della Legge regionale n.7/05 (gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) :
Allegato A
Limiti di cattura (articolo 6)
1. Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura:
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salmonidi 5 capi (Si comunica che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 30/r/2019 è stato modificato il limite di cattura giornaliera dei salmonidi (trote) da tre capi a cinque capi per ciascun pescatore. TALE NORMATIVA E' IN VIGORE DAL 28 GIUGNO 2019)
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persico trota 6 capi
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persico reale 5 capi
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luccio 1 capo
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orata 5 capi
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spigola 5 capi
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ombrina 5 capi
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cheppia 2 capi
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anguilla 10 capi
2. È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall'apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco riportati:
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salmonidi centimetri 22; dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio;
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luccio centimetri 60; dal 1 gennaio al 31 marzo;
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carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno;
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persico trota centimetri 30; dal 1 maggio al 30 giugno;
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persico reale centimetri 20; dal 1 aprile al 30 giugno;
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anguilla centimetri 35; dal 1° gennaio fino al 31 marzo La pesca a mare dell’anguilla adulta è vietata in tutte le Regioni per tutto il periodo dell’anno
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barbo centimetri 18;
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cefalo o muggine centimetri 20;
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rombo centimetri 25;
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spigola centimetri 30;
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cheppia o alosa dal 1 aprile al 30 giugno;
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orata e ombrina centimetri 25.
3. È fatto divieto di catture di anguille di lunghezza superiore a centimetri 60.
4. Fatto salvo quanto previsto nei commi 1, 2, 3 ciascun pescatore non può asportare più di cinque chilogrammi complessivi di pesce al giorno, indipendentemente dalle singole specie e dalla zona di cattura. Tale limite complessivo di peso può essere superato solo con l'ultimo esemplare catturato.
5. Alla limitazione di cui al comma 4 non concorrono le specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione individuate nel piano regionale per la pesca nelle acque interne.
Inoltre in applicazione della nuova normativa si riepilogano le nuove disposizioni in riferimento ai mezzi di pesca e i limiti di prelievo per i salmonidi nelle acque regionali:
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Misura minima: 22cm
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Limite di prelievo giornaliero: 5 capi
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Nelle acque a salmonidi è consentito:
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l'uso di una sola canna munita di un solo amo;
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l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami singoli;
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l'uso della moschiera e della camoliera, corredate di non più di tre ami.
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Gli ami di cui sopra devono essere privi di ardiglione o con ardiglione completamente schiacciato
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Nelle acque classificate a salmonidi non possono essere detenute ed usate uova di pesci e la larva della mosca carnaria; è inoltre vietata la pasturazione.
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Ultima modifica: 12/06/2019
DIVIETO TEMPORANEO
Per doverosa informazione si allega alla presente la Delibera di Giunta Regionale n° 870/2019 sottolineando
come il divieto temporaneo di pesca ivi contenuto è da applicarsi solo alle acque con diverso tenore di salinità
(acque salmastre, lagune costiere e acque di transizione interne).
Quale ulteriore specificazione si precisa che per acque di transizione interne debbono intendersi i corpi idrici superficiali
in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere,
ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce.
AGGIORNAMENTO: NUOVA DISPOSIZIONE NAZIONALE SUL PERIODO DI CHIUSURA ANNUALE DELLA PESCA ALL'ANGUILLA (clicca qui per scaricarlo)
MODIFICA ALLEGATO A
Si comunica che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 30/r/2019 è stato modificato il limite di cattura giornaliera dei salmonidi (trote) da tre capi a cinque capi per ciascun pescatore. TALE PROVVEDIMENTO E' IN VIGORE DAL 28 GIUGNO 2019